Monitoraggio tempi procedimentali
Tempi procedimentali (individuati ai sensi della Legge 214/1990): il limite previsto dalla normativa è di 30 giorni.
Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi dell’articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (ripreso dall’ art. 24 del decreto legislativo n.33/2013):
il limite di legge è sempre stato rispettato.
Soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
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Strumenti di tutela
Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell’interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione:
- tentativo di conciliazione;
- ricorso al giudice ordinario o al TAR.
Riferimento normativo:
Sezione relativa al monitoraggio dei tempi procedimentali, come indicato all’art. 24, c. 2 del d.lgs. 33/2013.