Ultima modifica: 17 Aprile 2017

Monitoraggio tempi procedimentali

 

Tempi procedimentali (individuati ai sensi della Legge 214/1990): il limite previsto dalla normativa è di 30 giorni.

Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi dell’articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (ripreso dall’ art. 24 del decreto legislativo n.33/2013):

il limite di legge è sempre stato rispettato.

Soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Viale Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma
Tel.: 06 77391
Fax.: 06 70476649
e-mail:  direzione-lazio@istruzione.it
pec:  drla@postacert.istruzione.it

Strumenti di tutela
Strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell’interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione:

  • tentativo di conciliazione;
  • ricorso al giudice ordinario o al TAR.

 


Riferimento normativo:
Sezione relativa al monitoraggio dei tempi procedimentali, come indicato all’art. 24, c. 2 del d.lgs. 33/2013.




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